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Sez. 2, Sentenza n. 50175 del 25/11/2015 Cc. (dep. 21/12/2015) Rv. 265526 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo del reato - Cose pertinenti al reato - Differenze.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265526-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen. ha carattere obbligatorio perchè mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)