Sez. 2, Sentenza n. 52259 del 28/10/2016 Cc. (dep. 07/12/2016) Rv. 268734 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo del reato - Cose pertinenti al reato - Differenza - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto. (In motivazione, la S.C. ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)