Sez. 5, Sentenza n. 16915 del 16/08/2005 (Rv. 583267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO | Art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Applicazione retroattiva delle norme di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 - Ammissibilità - Condizioni - Conformità della dichiarazione dei redditi alla nuova disciplina, più favorevole, realizzata attraverso presentazione di istanza di rimborso - Ammissibilità - Termine.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO
In tema di imposte dirette, l'applicazione retroattiva delle norme di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo la previsione di cui all'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ben può discendere dalla conformità della dichiarazione dei redditi alla nuova disciplina, realizzatasi a seguito di rettifica conseguente alla presentazione di un'istanza di rimborso che sia tempestiva avuto riguardo alla disciplina dei rimborsi all'epoca in vigore, anche se tale adempimento sia successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 42 del 1988, dovendosi ritenere esclusa l'efficacia rettificativa dell'istanza medesima, successiva al suddetto termine, solo quando essa abbia ad oggetto una dichiarazione già originariamente conforme alla nuova normativa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)