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Sez. 5, Sentenza n. 14449 del 06/11/2000 (Rv. 541407 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Interessi attivi relativi a crediti d'imposta, percepiti nella vigenza del d.P.R. n. 597 del 1973 - Erronea loro indicazione in dichiarazione dei redditi - Sopravvento della disciplina innovativa prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986, resa retroattivamente applicabile ex art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Emendabilità della dichiarazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541407-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

Il sopravvento di una disposizione normativa la quale renda applicabile retroattivamente un regime di assoggettamento a tassazione, preclude al contribuente il quale abbia già tradotto nei fatti in sede di dichiarazione dei redditi - erroneamente anticipandoli - i contenuti di una tal modifica, di procedere - ove ancora nei termini - alla rettifica della dichiarazione medesima (nella specie si verteva in una ipotesi in cui il contribuente aveva - ancora sotto il regime di cui al d.P.R. n. 597 del 1973 - erroneamente incluso, fra i ricavi, gli interessi attivi relativi a crediti d'imposta soddisfattigli tardivamente, ed aveva quindi proceduto alla rettifica della dichiarazione benché fosse già sopravvenuta la innovativa - sul punto - disciplina di cui al TUIR del 1986, resa retroattivamente applicabile ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 42/88).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)