Sez. 1, Sentenza n. 15100 del 16/07/2005 (Rv. 583470 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento camerale - Istruzione - Delega del Collegio ad un giudice per la raccolta delle prove - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Le lacune riscontrabili nella disciplina dei procedimenti camerali e di quelli speciali devono colmarsi, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, con il ricorso alle norme del rito ordinario, costituente il paradigma procedimentale del nostro ordinamento, dal quale essi si differenziano soltanto nei limiti espressamente previsti dalla legge. Pertanto, anche nel procedimento camerale applicato a diritti soggettivi - quale il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori innanzi al Tribunale per i minorenni - che non conosce la figura dell'istruttore, trova applicazione, in difetto di esplicite norme derogative, il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal Collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale. (Alla luce dell'affermato principio la S.C. ha rigettato la tesi del ricorrente secondo cui in un giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità naturale doveva ritenersi nulla la prova assunta da un componente del Tribunale dei minorenni su delega del Collegio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)