Sez. 1, Sentenza n. 7629 del 03/09/1994 (Rv. 487818 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Mantenimento, istruzione, educazione dei minori e tutela dei loro interessi patrimoniali - Provvedimenti relativi - Pronuncia - Tribunale per i Minorenni - Competenza - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI
Il Tribunale per i Minorenni, il quale è competente, ai sensi del comma primo dell'art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), a conoscere dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale "nel caso di minori", è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali ("effetti della sentenza", secondo la rubrica dell'art. 277 cod. civ.) alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione, ancorché essi riguardino il tempo anteriore alla sentenza, come nell'ipotesi di rimborso pro quota delle spese di mantenimento in favore del genitore che le abbia sostenute per intero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)