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Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024 Ud. (dep. 03/07/2024) Rv. 286729-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Giudizio d'impugnazione - Facoltà di presentare memorie - Limiti - Doglianze diverse rispetto a quelle proposte con il gravame di merito - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286729-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'eccepito difetto di motivazione sulla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione, contenente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo ritenersi la stessa sviluppo dei motivi d'impugnazione originari, relativi alla responsabilità penale e alla commisurazione della pena).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)