Sez. 1, Sentenza n. 34461 del 10/03/2015 Ud. (dep. 06/08/2015) Rv. 264493 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Atti delle parti contenenti questioni ulteriori rispetto a quelle proposte coi motivi di impugnazione - Natura di memorie o richieste - Esclusione - Applicabilità della disciplina dei motivi nuovi - Sussistenza - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie nè richieste ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 comma quarto cod.proc.pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)