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Sez. 3, Sentenza n. 400 del 03/02/1975 (Rv. 373649 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA PROPRIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373649-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA PROPRIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 2947 cod civ, ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia propria, dal giorno dell'entrata in vigore del decreto col quale l'amnistia e stata concessa e non da quello in cui fu emesso il provvedimento giudiziario di applicazione del beneficio. (V 1193/72, mass n 357663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)