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Sez. 2, Sentenza n. 861 del 27/01/1992 (Rv. 475456 - 01)

Obbligazioni in genere - Accollo - In genere | Parti necessarie - Adesione del creditore o sua dichiarazione di voler liberare il debitore originario - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475456-01

Obbligazioni in genere - Accollo - In genere

Parti necessarie dell'accollo sono l'accollante e l'accollato, mentre l'adesione del creditore all'accollo o la sua dichiarazione di voler liberare il debitore originario non sono richieste per l'esistenza e la validità dell'accollo medesimo ma solo per rendere irrevocabile la stipulazione ed acquistare il diritto alla "solutio" nei confronti del terzo e per comportare la sostituzione della responsabilità patrimoniale dell'accollante a quella del debitore originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)