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Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 31/01/2012 (Rv. 621273 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo liberatorio - Adesione del creditore alla liberazione del debitore originario - Natura - Dichiarazione unilaterale - Portata.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621273-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

L'atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l'altrui convenzione ovvero, nell'eventualità che sia ancora da stipulare, l'autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)