Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 31/01/2012 (Rv. 621273 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo liberatorio - Adesione del creditore alla liberazione del debitore originario - Natura - Dichiarazione unilaterale - Portata.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
L'atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l'altrui convenzione ovvero, nell'eventualità che sia ancora da stipulare, l'autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)