Sez. 3, Sentenza n. 156 del 23/01/1970 (Rv. 344929 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI IN MISURA PARI AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE O PRETORE ADITO - DOMANDA DI INTERESSI COMPENSATIVI - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNI IN MISURA PARI AL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE O PRETORE ADITO - DOMANDA DI INTERESSI COMPENSATIVI - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - LIMITI.*
Qualora sia proposta una domanda di risarcimento di danni in una misura indicata nel limite massimo della Competenza del giudice adito (conciliatore o pretore) ed una distinta ed autonoma istanza per l'attribuzione degli interessi compensativi, il cumulo delle due domande determina lo spostamento di Competenza per valore al giudice superiore. Tuttavia tale effetto non si verifica se risulti in modo non equivoco che il riferimento agli interessi compensativi sia diretto soltanto ad evidenziare che sul quantum da liquidare sono da comprendersi anche i predetti interessi, i quali, peraltro, costituendo una voce di danno, debbono considerarsi gia inclusi automaticamente nella domanda di risarcimento e, come tali, debbono essere liquidati dal giudice anche d'ufficio. (V 103-66 1494-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)