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Sez. 3, Sentenza n. 3548 del 27/04/1990 (Rv. 466889 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - INADEMPIMENTO DELL'ASSICURATORE AL RELATIVO PATTO - VALUTAZIONE EX ANTE DELLA SUA CONDOTTA.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466889-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - INADEMPIMENTO DELL'ASSICURATORE AL RELATIVO PATTO - VALUTAZIONE EX ANTE DELLA SUA CONDOTTA.*

L'assicuratore, che in base al relativo patto assume la gestione della vertenza di risarcimento del danno del proprio assicurato, si pone in confronto di questo come un mandatario in rem propriam, in quanto tale tenuto a curare insieme il proprio interesse e quello dell'assicurato, sicché, in presenza d'un suo rifiuto di risarcire il danno o d'una sua offerta non accettata, per stabilire se egli si sia reso inadempiente al patto di gestione della lite, si deve accertare - con una valutazione ex ante - se una tale condotta trovasse o meno ragionevole ed obiettiva giustificazione in relazione alla duplicità di interessi, tutelati dall'assicuratore. (Conf 4805/80, mass n 408628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)