Sez. 1, Sentenza n. 4805 del 24/07/1980 (Rv. 408628 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ATTIVITA DELL'ASSICURATORE SVOLTA IN BASE AL FATTO DI GESTIONE DELLA LITE O A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL MASSIMALE IN CONSEGUENZA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENTI ONERI PROBATORI DELL'ASSICURATO E DELL'ASSICURATORE - OGGETTO RISPETTIVO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ATTIVITA DELL'ASSICURATORE SVOLTA IN BASE AL FATTO DI GESTIONE DELLA LITE O A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL MASSIMALE IN CONSEGUENZA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENTI ONERI PROBATORI DELL'ASSICURATO E DELL'ASSICURATORE - OGGETTO RISPETTIVO.*
L'assicuratore, tanto se agisce in base al patto di gestione della lite, quanto se sia citato dal danneggiato con l'Azione diretta ai sensi dell'art 23 della legge n 990 del 1969, riveste, nei confronti dell'assicurato, il ruolo di un mandatario in rem propriam. Ne consegue che il limite del massimale potra essere superato in conseguenza della rivalutazione monetaria del danno da risarcire tutte le volte che il rifiuto dell'assicuratore di risarcire il danno o la sua offerta di risarcimento non trovino ragionevole ed obbiettiva giustificazione in relazione alla duplicita di interessi tutelati dall'assicuratore, indipendentemente dalla illiquidita del credito del danneggiato. A tal fine l'assicurato dovra provare il fatto obbiettivo dell'inadempimento dell'assicuratore all'Obbligo di diligenza e di garanzia assunto contrattualmente, restando a carico dell'assicuratore la prova che il pregiudizio e dipeso da causa a lui non imputabile per essere la richiesta del danneggiato manifestamente eccessiva o per essere ragionevolmente contestabile la responsabilita dell'assicurato, ed il giudice di merito dovra procedere al relativo accertamento, sulla base di tutte le circostanze del caso specifico, con giudizio ex ante. (V 1490/79, mass n 397835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)