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Sez. 3 - , Sentenza n. 5604 del 07/03/2017 (Rv. 643388 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA | Aggiudicazione provvisoria del bene staggito – Successiva dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in presenza di offerte in aumento ex art. 584 c.p.c. – Effetti – Preclusione allo svolgimento della gara, anche se già indetta – Sussistenza – Diritto dell'aggiudicatario provvisorio al trasferimento del bene – Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643388-02

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA

In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l’aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., la gara prevista dalla suddetta norma resta preclusa, anche se già indetta, e, ai sensi dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., quale introdotto dal d.l. n. 35 del 2005 “ratione temporis” applicabile, gli effetti dell’aggiudicazione, pur provvisoria, restano fermi nei confronti dell'aggiudicatario, con conseguente suo diritto ad ottenere il trasferimento del bene in proprio favore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)