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Sez. U, Sentenza n. 25507 del 30/11/2006 (Rv. 593344 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Aggiudicazione provvisoria dell'immobile oggetto di espropriazione - Successiva dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in pendenza del termine per la presentazione di offerte in aumento di un sesto - Effetti - Sopravvenuta introduzione dell'art. 187 - Bis disp. att. cod. proc. civ., ad opera dell'art. 2, comma 4 novies, della legge n. 80 del 2005 - Previsione di intangibilità degli effetti degli atti esecutivi compiuti in caso di estinzione avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria - Conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio al trasferimento del bene - Natura giuridica del nuovo art. 187 - Bis disp. att. cod. proc. civ. - Norma di interpretazione autentica - Sussistenza - Conseguente applicabilità della stessa ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593344-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

In tema di espropriazione immobiliare, qualora in fase di vendita sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria e successivamente il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva in pendenza del termine per la presentazione delle eventuali offerte in aumento di un sesto (ora di un quinto) ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., si deve ritenere che, ai sensi nel nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, poiché, con questa disposizione, il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell'art. 632 cod. proc. civ. - relativo, appunto, agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo - precisandolo nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio all'ottenimento del trasferimento del bene in suo favore. Il citato art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. si qualifica come norma interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina, anche alla stregua della stessa espressione contenuta nell'introduzione del richiamato art. 2, comma 4 novies, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale norma risulta emanata "al fine...di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata". Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 632, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)