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Sez. L, Sentenza n. 1474 del 02/03/1984 (Rv. 433563 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - DECORRENZA - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE RELATIVA AL SOLO CAPO CONCERNENTE L'AMMONTARE DEL CREDITO DI LAVORO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STATUIZIONE SULLA DECORRENZA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433563-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - DECORRENZA - STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE RELATIVA AL SOLO CAPO CONCERNENTE L'AMMONTARE DEL CREDITO DI LAVORO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA STATUIZIONE SULLA DECORRENZA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

La statuizione del giudice di primo grado in ordine alla decorrenza del risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria del credito e dei relativi interessi costituisce un capo della sentenza indipendente ed autonomo rispetto a quello relativo all'ammontare del credito di lavoro, con la conseguenza che l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato del primo che non sia impugnato nei normali termini (essendone esclusa la impugnabilità con gravame incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ.), sicché il giudice di appello, ove riduca l'ammontare del credito, deve attenersi, per quanto concerne la decorrenza della rivalutazione, al criterio enunciato dal primo giudice con statuizione coperta da giudicato interno. (V 1028/80, mass n 404489).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)