Sez. L, Sentenza n. 1028 del 13/02/1980 (Rv. 404489 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRONUNCIA SULLA DECORRENZA DEL DANNO DA SVALUTAZIONE - AUTONOMIA RISPETTO ALLA PRONUNCIA SULL'AMMONTARE DEL CREDITO DI LAVORO - IMPUGNAZIONE LIMITATA A QUEST'ULTIMA - GIUDICATO SULLA PRIMA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRONUNCIA SULLA DECORRENZA DEL DANNO DA SVALUTAZIONE - AUTONOMIA RISPETTO ALLA PRONUNCIA SULL'AMMONTARE DEL CREDITO DI LAVORO - IMPUGNAZIONE LIMITATA A QUEST'ULTIMA - GIUDICATO SULLA PRIMA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
La statuizione del giudice di primo grado in ordine alla decorrenza del danno da svalutazione monetaria costituisce un capo della sentenza indipendente ed autonomo rispetto a quello relativo all'ammontare del credito di lavoro con la conseguenza che la impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato del primo se non impugnato e vincola il giudice di appello che, ove riduca l'ammontare del credito, deve attenersi, nel rivalutarlo, per quanto attiene alla sua decorrenza, al criterio enunciato dal primo giudice con statuizione coperta da giudicato interno. (V 1650/77, mass n 385362; (V 1980/73, mass n 365099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)