diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 23/04/1971 (Rv. 351311 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ESISTENZA, GRAVITA ED INCIDENZA DELL'INVALIDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GRADO DELL'INVALIDITA PENSIONABILE - PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - DISSENSO DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351311-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ESISTENZA, GRAVITA ED INCIDENZA DELL'INVALIDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GRADO DELL'INVALIDITA PENSIONABILE - PARERE DEL CONSULENTE TECNICO - DISSENSO DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Se e incensurabile il convincimento del giudice di merito circa la esistenza e la maggiore o minore gravita delle infermita dell'assicurato e circa la misura della loro incidenza causale sulla riduzione della sua capacita di guadagno, e se nell'accertamento del grado di invalidita pensionabile il giudice non e affatto vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, e tuttavia indispensabile che del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere egli dia nella sentenza adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori e dei criteri di valutazione delle risultanze processuali e degli argomenti logici e giuridici dei quali si sia avvalso per pervenire all'adottata decisione. (Conf 3019'69, mass n 342917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)