Sez. 2, Sentenza n. 3019 del 25/08/1969 (Rv. 342917 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - PARERE ESPRESSO DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - PARERE ESPRESSO DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
Se e incensurabile il convincimento del giudice di merito circa la esistenza e la maggiore o minore gravita delle infermita dell'assicurato e circa la misura della loro incidenza causale nella riduzione della capacita di guadagno di costui e se e vero che, nell'accertamento del grado di invalidita pensionabile, il giudice non e affatto vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, e tuttavia indispensabile che del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere egli dia nella sentenza adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pur sintetica, degli elementi probatori e dei criteri di valutazione delle risultanze processuali e degli argomenti logici o giuridici dei quali si sia avvalso per pervenire all'adottata decisione. (Cfr 2625-68, massima n 335122).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)