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Sez. 2, Sentenza n. 3019 del 25/08/1969 (Rv. 342917 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - PARERE ESPRESSO DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342917-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - PARERE ESPRESSO DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*

Se e incensurabile il convincimento del giudice di merito circa la esistenza e la maggiore o minore gravita delle infermita dell'assicurato e circa la misura della loro incidenza causale nella riduzione della capacita di guadagno di costui e se e vero che, nell'accertamento del grado di invalidita pensionabile, il giudice non e affatto vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, e tuttavia indispensabile che del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere egli dia nella sentenza adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pur sintetica, degli elementi probatori e dei criteri di valutazione delle risultanze processuali e degli argomenti logici o giuridici dei quali si sia avvalso per pervenire all'adottata decisione. (Cfr 2625-68, massima n 335122).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)