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Sez. 2, Sentenza n. 2473 del 12/07/1968 (Rv. 334905 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INFERMITA -APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334905-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INFERMITA -APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di pensione di invalidita, sono insindacabili in Cassazione, se sorretti da congrua e corretta motivazione, gli accertamenti del giudice di merito relativi alla esistenza, natura e gravita della malattia, nonche all'incidenza di questa sia sulla capacita di guadagno del lavoratore, in relazione all'importanza della sua minorazione fisico-psichica, sia sulla possibilita di utile e concreto impiego delle residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. (Conf. Alle sent. N. 841-68, massima n. 332136' n.1105-67, massima n 327502' n.2415-66, massima n.324671' n.124-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)