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Sez. 2, Sentenza n. 1573 del 08/05/1969 (Rv. 340468 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ENTITA DELLA MALATTIA - INCIDENZA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340468-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - ENTITA DELLA MALATTIA - INCIDENZA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Sono insindacabili in Sede di legittimita, in tema di pensione per invalidita, gli accertamenti del giudice di merito relativi alla esistenza, natura e gravita della malattia, nonche alla incidenza di questa sulla capacita di guadagno del lavoratore, in relazione all'importanza della sua menomazione fisico-psichica, purche siano adeguatamente motivati anche in ordine alle possibilita di utile e concreto impiego delle residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, tenendo presente sia fattori subiettivi (eta, sesso, esperienza professionale, adattabilita ai lavori affini a quello precedentemente esplicato), sia altri estrinseci, di natura economico-sociale, ambientale, di mercato ecc.. (V. 3672-68, mass. N. 336967 3248-68, mass. N.336207 2473-68, mass n. 334905).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)