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Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 18/02/2004 (Rv. 570236 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Inosservanza dei termini previsti dalla legge per l'accelerazione del processo - Violazione del termine di durata ragionevole del processo - Configurabilità - Condizioni - Esclusione di ogni automatismo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570236-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'inosservanza di termini posti dal legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo (come quelli, previsti dal rito del lavoro, per l'individuazione della data entro cui deve tenersi l'udienza di discussione "ex" art. 415 cod. proc. civ.), l'inosservanza di detti termini rilevando solo in quanto (e nei limiti in cui) determini a sua volta il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2 della citata legge, il quale è cosa diversa dai termini "legali", risultando da una sorta di media che tenga conto della durata del processo considerata fisiologica in linea di massima, salve le peculiarità del caso concreto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)