Sez. 1, Sentenza n. 23509 del 02/11/2006 (Rv. 594928 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equo indennizzo - Determinazione della durata processuale - Processo soggetto al rito del lavoro - Rinvio disposto per l'integrazione necessaria del contraddittorio - Detrazione dalla durata complessiva - Legittimità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, correttamente il giudice dell'equa riparazione addebita alla parte e detrae dalla durata complessiva del processo il dispendio temporale relativo al rinvio disposto per la notifica del ricorso introduttivo ai litisconsorti necessari pretermessi nel processo presupposto, soggetto al rito del lavoro, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza del presunto mancato rispetto, da parte del giudice, nella fissazione dell'udienza di rinvio, del termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, indicato dall'art. 415 cod. proc. civ., ai fini della fissazione della udienza di discussione della causa, termine, questo, che ha natura ordinatoria e funzione sollecitatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)