Sez. L, Sentenza n. 7575 del 16/12/1986 (Rv. 449600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro post-corporativi di diritto comune è demandata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - procedendo all'interpretazione dell'art. 4 contratto coll. Naz. Di lavoro 1979 per i dipendenti di aziende tessili, norma che prevede l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere comunque ai dipendenti la retribuzione in ipotesi di interruzione del lavoro senza tempestivo preavviso - aveva erroneamente ritenuto che l'interruzione prolungata dell'erogazione dell'energia elettrica con conseguente messa in libertà dei lavoratori di un'azienda integrasse l'ipotesi suddetta, senza tener conto che tale ipotesi presupponeva la possibilità - non esistente nella fattispecie il datore di lavoro di dare tempestivo preavviso dell'interruzione). (V 705/86, mass n 444266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)