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Sez. L, Sentenza n. 705 del 04/02/1986 (Rv. 444266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

La disciplina dei contratti collettivi postcorporativi è soggetta soltanto al controllo di legittimità per i vizi che vengono riscontrati nell'applicazione dei criteri di interpretazione, fissati dagli artt. 1362 e seg. Cod. civ., ovvero per vizi di motivazione, entrambi commessi dal giudice del merito; al contrario essa non può essere soggetta al controllo sulla diretta applicazione delle relative norme, non avendo queste natura di regole legali quali possono essere soltanto le previsioni dei contratti collettivi corporativi o dei contratti collettivi post-corporativi aventi efficacia erga omnes per effetto dei relativi decreti presidenziali che hanno esteso la loro portata nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. (V 3145/85, mass n 440840; (V 49/85, mass n 438244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)