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Sez. 1, Sentenza n. 701 del 11/03/1972 (Rv. 356809 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356809-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, e sottratta all'Obbligo di una specifica motivazione. (Conf 808'70, mass n 346131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)