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Sez. 3, Sentenza n. 808 del 25/03/1970 (Rv. 346131 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346131-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, e sottratta all'Obbligo di una specifica motivazione. (V 3188-69, massima n 343177 2786-69, massima n 342538 2419-69, massima n 341886).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)