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Sez. 5, Ordinanza n. 7570 del 23/05/2002 (Rv. 558855 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | In ordine alla violazione dell'art. 32, comma terzo, della legge n. 119 del 1992 riguardante la vendita di medicinali veterinari senza ricetta - Giudice di pace competente per territorio - Individuazione - Criterio del luogo della vendita - Affermazione - Criterio del luogo di utilizzazione del prodotto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558855-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

La competenza del giudice di pace chiamato (ai sensi della legge n. 689 del 1981) a giudicare dell'opposizione alla sanzione amministrativa, contestata ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 27 gennaio 1992, n. 119, inflitta a causa della vendita di medicinali veterinari per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, effettuata in assenza di idonea ricetta medica veterinaria, va individuata con riferimento alla circoscrizione giudiziaria che comprende il luogo in cui sia avvenuta la vendita del medicinale, senza che rilevi la località dove il medesimo sia stato poi concretamente utilizzato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/01/1992 num. 119 art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)