Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 18/02/2000 (Rv. 534105 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Criterio del luogo di commissione della infrazione - Nozione - Luogo di accertamento della medesima - Coincidenza - Presupposto - Competenza territoriale degli organi accertatori - Sussistenza della stessa - Individuazione - Criteri.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione), sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi quello in cui l'infrazione è stata accertata, presuppone la sussistenza della competenza territoriale degli organi accertatori (che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve essere riscontrabile almeno con riferimento ad una porzione temporale della stessa, sempre che risulti, con riferimento a tale porzione, integrato, in presenza dell'elemento soggettivo, l'intero elemento materiale tipicizzato dalla norma sanzionatrice, non potendo, altrimenti, nemmeno definirsi "commessa" l'infrazione), configurandosi, in caso contrario, una ipotesi di nullità assoluta dell'accertamento, se non di inesistenza dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)