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Sez. 1, Sentenza n. 2995 del 07/01/1985 Ud. (dep. 30/03/1985) Rv. 168559 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - SEMPLICE RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OMESSO ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168559-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - SEMPLICE RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OMESSO ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME - ILLEGITTIMITÀ.*

Soddisfa l'Obbligo della motivazione il giudice di appello che si limiti a richiamare - per relationem - gli argomenti accusatori adottati dalla sentenza di primo grado, a condizione, però, che tale giudice si pronunci sulla fondatezza dei motivi di gravame e, comunque, riesamini i punti devoluti con tali motivi; in difetto, egli si sottrae all'Obbligo della valutazione critica della decisione impugnata, che costituisce l'essenza del processo di secondo grado, e viola, quindi, il principio del doppio grado di giurisdizione. (Conf mass n 147302; (Conf mass n 147598; (Conf mass n 150850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)