diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 958 del 21/01/1981 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147598 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - VIZIO.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147598-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - VIZIO.*

La motivazione per relationem e consentita solamente quando il giudice di secondo grado, per non ripetersi, afferma di condividere un determinato argomento, svolto dal giudice di primo grado in ordine ad una specifica questione. Allorche, invece, il giudice del gravame si limiti a richiamare in toto la motivazione della sentenza impugnata, senza riesaminare i punti devoluti, egli si sottrae al giudizio critico, che costituisce l'essenza del processo di secondo grado e, quindi, viola il principio del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, in questo caso, deve concludersi che il provvedimento di appello non e motivato per relationem, ma e totalmente carente di motivazione. (conformi nn 100845 anno 1966; 111027 anno 1969; 124492 e 125431, 125691 anno 1973; 098651 anno 1961 e massima sez Unite 27 ottobre 1956, prima parte ivi citata; contra nn 144507 anno 1980; 122041 anno 1972; 104959 anno 1967, nelle quali si ritiene ammissibile la motivazione per relationem quando essa si risolva nella ripetizione pedissequa degli argomenti del giudice di primo grado o nei richiami sintetici degli stessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)