Sez. 1, Sentenza n. 23026 del 26/10/2006 (Rv. 592870 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata - Possibilità di produrli in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla tempestività della proposizione di una opposizione a sanzione amministrativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità, sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile, ai fini della prova della tempestività della proposizione di una opposizione ad ordinanza ingiunzione, la produzione per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione della certificazione, proveniente dall'ufficio postale che aveva curato la notifica a mezzo posta dell'ordinanza, attestante la consegna di essa in una data successiva a quella che, sulla base della sentenza impugnata, risultava dalla busta, non rinvenuta nel fascicolo di parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)