Sez. 1, Sentenza n. 3735 del 25/02/2004 (Rv. 570482 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Relativi alla nullità della sentenza impugnata - Nozione - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento d'una sanzione stradale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quali la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. Infatti, l'art. 372 cod. proc. civ. consente l'esame di nuove prove solo in ordine all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ed - appunto - alla <<nullità della sentenza>>, formula contratta che non richiama pienamente il concetto tenuto presente nel motivo di cassazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la <<nullità della sentenza o del procedimento>>. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che, in un giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione in cui la Prefettura era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, la medesima potesse eccepire - e chiedere di provare con l'allegazione di un documento idoneo - la circostanza di fatto - che non aveva formato oggetto di dibattito processuale - dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato, ritenuta ragione di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 203 cod. strada).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)