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Sez. 3, Sentenza n. 4907 del 14/03/2016 (Rv. 639348 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Sopravvenienza prima o dopo la proposizione dell'azione risarcitoria - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639348-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui - già pendente il giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice - venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti del Commissario liquidatore, senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento ad esso o al Fondo di garanzia vittime della strada, che è, invece, prevista, dall'art. 8 del d.l. n. 576 del 1978, conv., con modif., nella l. n. 738 del 1978, nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio "ex novo" direttamente nei confronti dell'assicuratrice designata per il suddetto fondo, nella qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)