Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 16/02/2016 (Rv. 639123 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Assicurazione della responsabilità civile - Sottoposizione dell'assicuratore a liquidazione coatta amministrativa - Azioni di condanna al pagamento di indennizzi - Temporanea improponibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
In materia di assicurazione della responsabilità civile, finché perduri lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, è inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordinario, in quanto i crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell'attivo.
Riferimenti normativi: DPR 13/02/1959 num. 449 art. 83, DPR 13/02/1959 num. 449 art. 84, Decreto Legisl. 07/09/2007 num. 209 art. 245, Decreto Legisl. 07/09/2007 num. 209 art. 249, Decreto Legisl. 07/09/2007 num. 209 art. 257, Decreto Legisl. 07/09/2007 num. 209 art. 260, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)