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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7966 del 21/03/2019 (Rv. 653055 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni cd. prima casa - Accordo tra coniugi in sede di separazione - Trasferimento del bene ad un terzo - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653055-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni cd. "prima casa", il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le stesse, per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74 de 1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la "ratio" della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)