Sez. 5, Sentenza n. 860 del 17/01/2014 (Rv. 629247 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Accordi regolanti il regime patrimoniale tra i coniugi in conseguenza dello scioglimento del matrimonio o della separazione personale - Agevolazioni ex art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Spettanza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà , mobiliare o immobiliare, all'uno o all'altro di essi, o in favore dei figli), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)