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Sez. U, Sentenza n. 6961 del 26/07/1994 (Rv. 487531 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | A carico di un architetto - Violazione dell'obbligo di previa audizione dell'incolpato da parte del Consiglio dell'Ordine e non del solo presidente - Nullità della fase preliminare - Sanatoria - Ammissibilità - Disciplina relativa.
Stato
decisa il 1994-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487531-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto, l'inosservanza, da parte del Consiglio dell'Ordine, dell'obbligo prescritto dall'art. 44, primo comma, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 circa l'audizione dell'incolpato prima dell'apertura del procedimento medesimo - violazione sussistente anche nell'ipotesi in cui il professionista sia ascoltato dal solo presidente del detto Consiglio - comporta una nullità (attinente alla suindicata fase preliminare) suscettibile di sanatoria (peraltro esclusa nella specie) secondo le norme ed i principi del codice di procedura penale, applicabili alla materia disciplinare in mancanza di specifiche disposizioni contrarie.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)