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Sez. U, Sentenza n. 6018 del 19/11/1979 (Rv. 402723 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - A CARICO DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - OMESSA AUDIZIONE DELLO INCOLPATO PRIMA DELLA DECISIONE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402723-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - A CARICO DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - OMESSA AUDIZIONE DELLO INCOLPATO PRIMA DELLA DECISIONE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, l'inosservanza, da parte del consiglio dell'ordine, dello Obbligo prescritto dall'art 44 del RD 23 ottobre 1925 n 2537 circa l'audizione dell'incolpato prima della decisione di apertura del procedimento medesimo (nella specie, essendo stato il professionista sentito dal solo Presidente di detto consiglio), comporta una nullita attinente ad una fase preliminare, paragonabile all'istruttoria del procedimento penale, e, pertanto, in applicazione dei principi evincibili dall'art 185 cod proc pen, deve ritenersi sanata ove non immediatamente dedotta all'apertura del dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)