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Sez. 1 - , Sentenza n. 30201 del 20/11/2019 (Rv. 656269 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Concordato preventivo - Decisione sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso per cassazione - Termine - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656269-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l.fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, permanendo, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art. 183, comma 2, l.fall. deve intendersi riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 14, Legge Falliment. art. 180 com. 7, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)