Sez. 1, Sentenza n. 12819 del 21/06/2016 (Rv. 640102 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Decreto emesso dalla corte d'appello su reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo - Impugnabilità in cassazione - Regime applicabile - Rito camerale - Conseguenze - Termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., sicché è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, non potendo applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 l.fall. e riformata con il d.lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e "in bonis" dall'altro).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)