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Sez. 2, Sentenza n. 466 del 13/01/2014 (Rv. 628925 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità alla sola opposizione di terzo revocatoria - Opposizione di terzo ordinaria - Esercizio - Limiti.
Stato
decisa il 2014-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628925-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)