Sez. 2, Sentenza n. 24721 del 24/11/2009 (Rv. 610403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità alla sola opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Opposizione di terzo ordinaria - Esercizio - Limiti - Fattispecie relativa ad applicazione dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)