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Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 14/03/1978 (Rv. 390620 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - INTERESSE DELLO INTERVENTORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INTERVENTO AD ADIUVANDUM DEL CREDITORE DI UNA DELLE PARTI MUNITO DI UN TITOLO DIVERSO E NON CONNESSO A QUELLO DEDOTTO IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390620-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - INTERESSE DELLO INTERVENTORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INTERVENTO AD ADIUVANDUM DEL CREDITORE DI UNA DELLE PARTI MUNITO DI UN TITOLO DIVERSO E NON CONNESSO A QUELLO DEDOTTO IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'art 105 secondo comma cod proc civ, il quale non introduce una domanda nuova, ne amplia il tema del contendere, ma e diretto unicamente a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, postula un interesse dello interventore che, pur se non collegato all'oggetto della causa (come prescritto per l'intervento principale ed autonomo dal primo comma dell'art 105 citato), deve risultare concreto e meritevole di protezione giuridica, si da giustificare un aggravio nella posizione processuale della parte contro la quale l'intervento stesso e spiegato. Pertanto, deve ritenersi inammissibile, per difetto di detto ultimo requisito, l'intervento ad adiuvandum effettuato dal creditore di una delle parti, in forza di titolo diverso e non connesso a quello dedotto in giudizio, ove l'interventore non assuma e dimostri la sussistenza di fondati motivi per temere il venir meno della garanzia del proprio credito, con l'eventuale soccombenza del debitore adiuvato. (V 1634/66, mass n 323235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)