Sez. 1, Sentenza n. 3115 del 20/05/1982 (Rv. 421052 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - COMPORTAMENTO ILLECITO DI UN SOGGETTO CAGIONANTE LA SITUAZIONE DI DISSESTO DETERMINATIVA DEL FALLIMENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL FALLITO - NATURA - CREDITO RISARCITORIO DA ILLECITO - ACQUISIZIONE ALLA MASSA ATTIVA DEL FALLIMENTO - AZIONE DIRETTA E PERSONALE DEL FALLITO - INAMMISSIBILITÀ - INTERVENTO NEL GIUDIZIO A TAL FINE INSTAURATO DAL CURATORE E PROSEGUITO, DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER CONCORDATO, DALL'ASSUNTORE DEL CONCORDATO - ASSUNZIONE DEL CONCORDATO CON LIBERAZIONE IMMEDIATA DEL DEBITORE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE DEL FALLITO - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - COMPORTAMENTO ILLECITO DI UN SOGGETTO CAGIONANTE LA SITUAZIONE DI DISSESTO DETERMINATIVA DEL FALLIMENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL FALLITO - NATURA - CREDITO RISARCITORIO DA ILLECITO - ACQUISIZIONE ALLA MASSA ATTIVA DEL FALLIMENTO - AZIONE DIRETTA E PERSONALE DEL FALLITO - INAMMISSIBILITÀ - INTERVENTO NEL GIUDIZIO A TAL FINE INSTAURATO DAL CURATORE E PROSEGUITO, DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER CONCORDATO, DALL'ASSUNTORE DEL CONCORDATO - ASSUNZIONE DEL CONCORDATO CON LIBERAZIONE IMMEDIATA DEL DEBITORE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE DEL FALLITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che (fuori dell'ipotesi dell'Azione di responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 21 legge fallimentare contro il creditore istante in caso di revoca della dichiarazione di fallimento) sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, non rientra tra i beni ed i diritti di natura strettamente personale esclusi dall'esecuzione concorsuale ai sensi dell'art. 46 n. 1 legge fallimentare, ed è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento. Tale diritto, pertanto, salvo il caso di totale inerzia o disinteresse da parte degli organi preposti al fallimento, non può essere fatto valere direttamente e personalmente dal fallito, né in via autonoma, né mediante intervento nel giudizio che a tal fine sia stato instaurato dal curatore, e proseguito, dopo la chiusura del fallimento per concordato, dall'assuntore del concordato fallimentare. In questa ultima ipotesi, se l'assunzione del concordato sia avvenuta con liberazione immediata del debitore, non è configurabile neppure un interesse riflesso idoneo a legittimare un intervento adesivo dipendente del fallito, né sotto il profilo dell'interesse alla esecuzione del concordato, essendo stato il fallito liberato da ogni responsabilità patrimoniale verso i suoi creditori, né sotto quello dell'interesse alla riabilitazione ex art. 143 n. 2 legge fallimentare dipendendo l'esito del concordato dal comportamento del terzo assuntore e non dell'ex fallito, e non potendo quindi essere valutato ai fini della riabilitazione di quest'ultimo. (V 2489/79, mass n 398807, sulla terza parte; (V 1254/79, mass n 397476, sulla prima parte; (V 1263/78, mass n 390620, sulla terza parte; (V 1061/78, mass n 390416, sulla seconda parte; (V 1858/75, mass n 375527, sulla seconda parte; (V 100/70, mass n 344796, sulla seconda parte; (V 2734/67, mass n 330246, sulla seconda parte; (V 9/63, mass n 260010, sulla terza parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 143 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 143 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)