Sez. 2, Sentenza n. 6952 del 05/07/1999 (Rv. 528299 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Competenza arbitrale o del giudice ordinario - Criterio attributivo - Natura della questione - Conseguenziale al collaudo ovvero pertinente al contratto di appalto - Successiva al collaudo - Irrilevanza - Pagamento degli interessi moratori sul compenso, maturati dopo l'accettazione dell'opera senza riserve - Competenza del giudice ordinario, prevalente su quella arbitrale in caso dubbio - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
La domanda di pagamento degli interessi moratori sul compenso dovuto dall'ente territoriale all'appaltatore di un'opera pubblica, maturati dopo l'espletamento del collaudo di essa senza riserve, esaustivo perciò di ogni aspetto concernente l'esecuzione del contratto di appalto, spetta alla competenza del giudice ordinario, e non al collegio arbitrale, al quale per contratto, i sensi dell'art. 43 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, siano deferite le controversie tra P.A. e appaltatore, in quanto il criterio per stabilire la competenza è costituito dalla natura della questione, appartenente al giudice ordinario se conseguente al negozio di accertamento consistente nel collaudo; agli arbitri se attinente a punti contemplati nel contratto di appalto, ancorché controversi dopo il collaudo, con la prevalenza, in caso dubbio, della competenza ordinaria, essendo quella arbitrale derogatoria di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)