Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 29/05/1997 (Rv. 504750 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Posizione dell'appaltatore - Momento di configurabilità della posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario - Anche con riguardo agli interessi ed al maggior danno da ritardo nella corresponsione degli importi revisionali - Momento del riconoscimento del diritto alla revisione - Disciplina ex art. 7 della Legge Reg. Sicilia, n. 8 del 1975 - Portata - Acconti sull'importo revisionale - Interessi da ritardo nella loro corresponsione - Condizione di spettanza - Anteriorità del riconoscimento del diritto alla revisione, rispetto all'esecuzione dei lavori - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
È solo il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione appaltante, della revisione del prezzo, che conferisce alla posizione dell'appaltatore, natura di diritto soggettivo, come tale, tutelabile davanti al giudice ordinario, sia con riguardo al "quantum" della revisione, sia con riguardo alla responsabilità della debitrice per interessi ed eventuale maggior danno a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. ed a partire dalla data del riconoscimento medesimo. E l'art. 7 della legge Reg. Sic. n. 8 del 1975, laddove stabilisce che gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore, "unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti", sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale, si riferisce alle ipotesi in cui il provvedimento che accorda la revisione è anteriore all'esecuzione dei lavori. E, in relazione a tale fattispecie, riconosce il diritto dell'appaltatore di riscuotere, unitamente ai pagamenti in conto per i lavori già eseguiti (e con la conseguente applicazione, in caso di ritardo, degli interessi di mora, nella varia e predeterminata misura di cui all'art. 35 del Capitolato generale delle OO.PP. approvato con decreto n. 1063 del 1962), gli acconti, nella predetta misura, per la revisione del prezzo, il cui diritto sia stato già riconosciuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge Reg. Sicilia 17/03/1975 num. 8 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)