Sez. 2 - , Sentenza n. 6947 del 29/10/2019 Ud. (dep. 21/02/2020) Rv. 278246 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Eccezione di mancanza o illegittimità dell'autorizzazione - Onere di produzione del decreto autorizzativo - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
La parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)