Sez. 2, Sentenza n. 2191 del 27/06/1968 (Rv. 334385 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - CAUSE INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TERMINE NON INFERIORE AD UN MESE EX ART. 307 COD. PROC. CIV.- OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - CAUSE INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TERMINE NON INFERIORE AD UN MESE EX ART. 307 COD. PROC. CIV.- OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 307 cod. proc. civ., secondo la quale il giudice, quando dispone l'integrazione del giudizio, deve fissare alle parti un termine non inferiore ad un mese, riguarda il caso dell'Estinzione del processo per inattivita delle parti e non puo essere estesa alla diversa ipotesi dell'inammissibilita dell'impugnazione prevista dall'art 331 cod. proc. civ., riguardante l'integrazione del giudizio di impugnazione in cause inscindibili, laddove la legge rimette alla discrezionalita del giudice la fissazione di un termine avente carattere perentorio e decorso il quale il gravame deve essere dichiarato inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)